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Il Codice della Nautica sta al passo con le esigenze del settore

Nel tempo la fisionomia della nautica ha subito diverse evoluzioni che hanno portato anche a dei cambiamenti nel Codice della Nautica e della Pesca da diporto.

Il Codice della Nautica e della Pesca da diporto รจ il documento normativo che regola la navigazione da diporto in Italia e stabilisce le norme di sicurezza e di comportamento che devono essere rispettate dagli armatori e dai conduttori di imbarcazioni da diporto.

Nel corso degli anni, il codice รจ stato oggetto di numerosi aggiornamenti per adeguarsi alle nuove esigenze del settore nautico e alle nuove tecnologie disponibili.
Ad esempio, sono stati introdotti nuovi obblighi di sicurezza, come l’obbligo di dotare le imbarcazioni di un sistema di localizzazione GPS, o di adottare specifiche procedure in caso di emergenza a bordo.

Inoltre, il codice ha subito delle modifiche per adeguarsi alle evoluzioni delle categorie di imbarcazioni e alle nuove normative europee in materia di omologazione e certificazione delle imbarcazioni da diporto.

Infine, รจ importante sottolineare che il codice viene periodicamente rivisto e aggiornato per garantire la massima sicurezza in mare e per tenere conto delle esigenze del settore nautico e delle nuove normative europee e internazionali.

In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati, le unitร  da diporto sono denominate:

  • Nave da diporto
  • Imbarcazione da diporto
  • Natanti da diporto

I Registri delle unitร  da diporto. Immatricolazione

Ai Registri delle unitร  da diportoย (R.I.D.)ย devono essere obbligatoriamente iscritte tutte le Imbarcazioni e le Navi.
I Natanti che vi si iscrivono volontariamente passano automaticamente alla categoria delle Imbarcazioni assumendone il relativo regime giuridico.
I Registri sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi e dagli Uffici Provinciali della ex Motorizzazione Civile (MCTC) i quali al momento dellโ€™iscrizione provvedono a rilasciare i seguenti documenti:

Licenza di navigazione: documento che certifica lโ€™idoneitร  dellโ€™imbarcazione alla navigazione relativamente alla categoria di progettazione (per le unitร  marcate CE) o alla certificazione dellโ€™ente tecnico (per le unitร  non marcate CE).

Certificato di sicurezza: documento che attesta la rispondenza dellโ€™unitร  da diporto alle disposizioni del regolamento vigente in materia di sicurezza (Decreto 478 del 5/10/99). Per le unitร  non marcate CE tale certificato รจ ottenibile solamente in seguito allโ€™ ispezione del RINa (Registro Italiano Navale aeronautico) ed ha validitร  limitata alla scadenza della quale รจ necessario richiederne il rinnovo presso gli Uffici Marittimi o Provinciali della ex MCTC.

Le unitร  registrate vengono anche definiteย Unitร  immatricolateย poichรจ allโ€™imbarcazione viene assegnata una vera e propria matricola costituita da una sigla e un numero di identificazione (ad es. RM 411C) che devโ€™essere obbligatoriamente riportata in altezza di 20 cm. sulle fiancate dello scafo (sulla fiancata di dritta a prua, e sulla fiancata di sinistra a poppa).

Direttiva CE e limiti alla navigazione

Dal 17/06/1998 in base alla direttiva 94\25\CE, le unitร  da diporto per essere commercializzate sul territorio comunitario devono riportare ilย Marchio CE, il quale certifica la corrispondenza dellโ€™unitร  a determinate caratteristiche costruttive richieste dal legislatore.

I Limiti di navigazione

Le unitร  con il marchio CE, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:

  • Categoria A: senza alcun limite;
  • Categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
  • Categoria C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
  • Categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 metri.

La forza del vento รจ misurabile grazie alla scala Beaufort, mentre, con il termine โ€œAltezza significativa dellโ€™ondaโ€ ci riferiamo allโ€™altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze dโ€™onda osservate prendendo in esame un periodo specifico.
รˆ lo skipper che si occupa di valutare gli elementi meteomarini, che inoltre, si assume la responsabilitร  di impiegare lโ€™unitร  nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, secondo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario.

Comitti

Indicativo SAR

Con lo scopo di salvaguardare le vite umane in mare, รจ stato istituito lโ€™indicativoย SAR per i natanti da diportoย โ€“ I diportisti hanno la facoltร  di contraddistinguere il proprio mezzo nautico da un numero identificativo preceduto dalla siglaย โ€œITAโ€, assegnato, su specifica richiesta, dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto โ€“ Guardia Costiera.

Il numero assegnato serve esclusivamente a identificare il natante nei casi di ricerca e soccorso in mare. Secondo le ultime notizie, il sistema di identificazione non รจ stato ancora istituito.

Denuncia di evento straordinario

Qualora durante la navigazione si verificasse un evento straordinario in relazione con riferimento allโ€™unitร  o alle persone a bordo lo skipper deve farne denuncia allโ€™autoritร  marittima o consolareย (se allโ€™estero)ย entro 3 giorni dallโ€™arrivo in porto. Lโ€™invio puรฒ essere effettuato anche per fax o via telematica.

Qualora lโ€™evento abbia coinvolto lโ€™incolumitร  fisica delle persone, il termine รจ ridotto a 24 ore.

Scrivici allโ€™indirizzo info@campellomarine.it o visita il nostro sito Rent Campello Marine

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